Amianto: riordino della normativa; in arrivo il
Testo unico
Il 29/11/2016, in occasione
della II Assemblea nazionale sullamianto che si è tenuta a
Palazzo Giustiniani, promossa dalla stessa Commissione del Senato, è stato
presentato il disegno di legge che mira, fra laltro, a far confluire e
riordinare in un Testo Unico tutte le norme attualmente vigenti o emanande.
La proposta di legge prevede di raccogliere, in un solo provvedimento,
leggi e norme riguardanti lambiente, la salute, la sicurezza sul lavoro, le
misure previdenziali, le sanzioni e gli incentivi connessi allamianto.
Il disegno di legge si compone di 128 articoli, suddivisi in otto titoli, prevede:
- estensione dellapplicazione delle norme amianto a edifici pubblici,
privati, mezzi di trasporto, macchinari e siti dismessi;
- introduzione del soggetto titolare di obblighi per bonifica amianto;
- obbligo per medici e Asl di trasmissione patologia accertata al Renam che
diviene registro di tutti i tumori da asbesto;
- computo di ferie e permessi nei 10 anni per il beneficio pensionistico;
- istituzione dellAgenzia nazionale amianto;
- la sicurezza sul lavoro e prevenzione anche sul rischio indiretto e sui
rischi per lambiente esterno.
Il video integrale dellevento è visibile al sito web
seguente:
http://webtv.senato.it/webtv_evento?video_evento=3160
_________________________________________________
GREEN ECONOMY: le novità per gestione rifiuti e
rimozione amianto
Lo scorso 22 dicembre è stato approvato dal
Senato il disegno di legge recante "Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali" (il cosiddetto "Collegato ambientale" alla
Legge di Stabilità).
Il provvedimento
riguarda, tra gli altri, anche i seguenti temi: la valutazione
di impatto ambientale, la gestione dei rifiuti, la prevenzione
del dissesto idrogeologico, green economy e la tutela del
suolo.
Nello specifico, per
quanto riguarda il discorso amianto, si legge: "Per i soggetti titolari di
reddito d’impresa che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica
dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 un credito d’imposta nella misura del
50% delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario
inferiore a 20mila euro".
In sintesi tutte le imprese che, a partire dal 2015, hanno effettuato o
effettueranno interventi di ristrutturazione di fabbricati e
capannoni che comporteranno, tra l'altro, la bonifica
dell'amianto potranno accedere a un credito d’imposta pari al
50% della somma spesa a tale scopo, a condizione che il costo affrontato
per bonificare l’amianto sia pari almeno a 20 mila euro.
Articolo pubblicato su "Il Sole 24 ore", con intervista al Presidente dell'AIBAm ing. Nicola Giovanni GRILLO.
__________________________________________________________
Amianto, arriva l'incentivo per le imprese: credito d'imposta del 50%
Un credito di imposta del 50% per le imprese che effettuano interventi di rimozione dell’amianto. Lo prevede un emendamento al Collegato Ambiente, approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, che stanzia 5,536 milioni di euro per il 2015 e 6,018 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 (vedi allegato in basso).
Il beneficio è riconosciuto ai titolari di reddito d'impresa che dal 2016 effettueranno interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, con costi superiori ai 20mila euro. Il credito di imposta sarà ripartito in tre quote annuali di pari importo. La prima sarà utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Le altre verranno utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi. Dal momento che il beneficio è riconosciuto per gli interventi realizzati nel 2016, gli anni in cui utilizzare il credito d’imposta saranno il 2017, 2018 e 2019.
Il credito di imposta non concorrerà alla formazione del reddito né della base imponibile Irap.
Per usufruire del credito di imposta si dovrà compilare il modello F24 online. Le altre istruzioni operative saranno contenute in un decreto del Ministero dell’Ambiente, da adottare in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze.
http://www.bonifiche.minambiente.it/piano_amianto.html
Sono stati
prorogati fino al 31/12/2015 gli ecobonus sulle bonifiche amianto
Smaltendo
oggi il tuo amianto, fino al 31 dicembre di quest'anno avrai la possibilità di
detrarre sulla dichiarazione dei redditi fino al 65% della spesa.
Per
saperne di più clicca sul seguente link http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/04/ecobonu
_________________________________________________________
Imprese che effettuano attività di smaltimento o bonifica dell'amianto; Obbligo di relazione annuale
Le imprese che
che svolgono
attività di smaltimento o bonifica
dell' amianto devono inviare entro il 28 febbraio di ogni
anno la relazione annuale sulla attività svolta nell' anno precedente, compilata
su apposito modulo. La comunicazione va fatta alle
Regioni e al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell' Azienda Sanitaria Locale, nel cui ambito di competenza si svolgono le attività
dell' impresa.
Nella relazione devono essere
indicati:
ü
i tipi, le caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti di amianto
prodotti dalle ditte autorizzate impegnate nell'attività di smaltimento o di bonifica;
ü
le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati
anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le
esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti
le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei
lavoratori e della tutela dell' ambiente.
L' omissione dell' obbligo è
sanzionata in via amministrativa con pena pecuniaria da euro 2.582 a euro
5.164.
La relazione
deve contenere le informazioni indicate all' art. 9, comma 1, lett. a), b) c) e
d) della Legge 27/03/92, n° 257, [Norme relative alla cessazione
dellimpiego dellamianto] e deve essere redatta secondo lo
specimen riportato nella Circolare Ministeriale 17/02/93, n° 124976 [Modello
unificato dello schema di relazione di cui all' art. 9, commi 1 e 3, della Legge
n° 257/92, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi
produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell' amianto].
Legge 27/3/92, n° 257
Art. 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di
lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
1. Le
imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi
produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto,
inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono
situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una
relazione che indichi:
a) i tipi
e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono
oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;
b) le
attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici
degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni
all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le
caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
d) le
misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei
lavoratori e della tutela dell'ambiente.
|